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Sez. 2, Sentenza n. 1260 del 07/02/1987 (Rv. 450772 - 01)

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - REVOCAZIONE DELLE DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE - REVOCAZIONE DELLA REVOCAZIONE - REVOCA TACITA DELLA PRECEDENTE REVOCA - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1987-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450772-01

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - REVOCAZIONE DELLE DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE - REVOCAZIONE DELLA REVOCAZIONE - REVOCA TACITA DELLA PRECEDENTE REVOCA - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*

La disposizione dell'art. 681 cod. civ. nel disciplinare la sola revocazione espressa della precedente revoca di Disposizioni testamentarie disponendo in tal caso, la reviviscenza delle Disposizioni revocate, non preclude, al testatore, la possibilità di revocare la precedente revocazione tacitamente a mezzo di nuovo atto di ultime volontà, contenente Disposizioni incompatibili con quello precedente, ma in questa ipotesi si pone un problema di interpretazione in ordine alla volontà del testatore di far rivivere o meno le Disposizioni già revocate.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 681

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)