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Sez. 3, Sentenza n. 5641 del 29/03/1985 Ud. (dep. 07/06/1985) Rv. 169678 - 01

EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA - CONDONO EDILIZIO - REGOLAMENTAZIONE DELLE DESTINAZIONI DI USO DEGLI IMMOBILI - DISCIPLINA LEGISLATIVA AMMINISTRATIVA E PENALISTICA.*
Stato
decisa il 1985-03-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/169678-01

EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA - CONDONO EDILIZIO - REGOLAMENTAZIONE DELLE DESTINAZIONI DI USO DEGLI IMMOBILI - DISCIPLINA LEGISLATIVA AMMINISTRATIVA E PENALISTICA.*

Nella legge 28 febbraio 1985 n. 47 (in tema di condono edilizio), la materia della regolamentazione delle destinazioni di uso degli immobili sia per gli aspetti amministrativi che per quelli penali ha trovato una nuova disciplina, che, per il combinato disposto degli artt. 25 ult. Comma e 10 secondo comma, si atteggia come segue: 1) rinvio alla legislazione regionale della fissazione di criteri e modalità per l'eventuale Esercizio da parte dei comuni della potestà di regolamentare, con strumenti urbanistici, le destinazioni d'uso degli immobili in determinati ambiti del proprio territorio e di stabilire i casi nei quali la variazione di tale destinazione sia soggetta a preventiva autorizzazione del sindaco; 2) inapplicabilità delle norme previste dall'art. 17 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, come sostituito dall'art. 20 della legge in parola, al caso della variazione non autorizzata, la quale comporta soltanto l'applicazione di sanzione pecuniaria, caratterizzandosi, perciò, non più come illecito penale, ma come mero illecito amministrativo.*

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 10, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 25 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)