Sez. 3, Sentenza n. 2542 del 23/01/1997 Ud. (dep. 17/03/1997) Rv. 207208 - 01
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ASSUNZIONE DI NUOVI MEZZI DI PROVA | Art. 507 cod. proc. pen. - Potere del giudice - Parte - Mancato adempimento dell'onere di formulare la richiesta dei mezzi di prova - Impossibilità assoluta della loro assunzione - Insussistenza - Decisione discrezionale del giudice - Fattispecie.
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ASSUNZIONE DI NUOVI MEZZI DI PROVA
Nel nostro sistema processuale, pur avendo l'organo decidente carattere di terzietà, ha un residuale potere officioso di integrazione probatoria al fine di colmare le lacune lasciate dalle emergenze acquisite su impulso delle parti. Invero il giudice, ex art.507 cod. proc. pen., può disporre nuove prove, avendo come criterio direttivo e discretivo l'assoluta necessità di completamento delle acquisizioni emerse nell'istruzione dibattimentale: in tal modo il giudice supera l'inerzia delle parti o può far propria un'iniziativa delle stesse formalmente scorretta. Pertanto, il mancato adempimento dell'onere di formulare la richiesta dei mezzi di prova nei modi e nei termini di legge non comporta l'impossibilità assoluta della loro assunzione, ma fa sì che la parte sia esposta alla decisione discrezionale del giudice. (Nell'affermare il principio di cui in massima, la S.C. ha altresì osservato che "Differente situazione si determina quando la parte ha fatto richiesta di una prova decisiva ai sensi dell'art. 495 comma 2 c.p.p.; in tale ipotesi, il diritto alla prova, inopinatamente non ammessa, si sostanzia in un "error in procedendo" che consente il ricorso in Cassazione (art. 606 comma 1 sub D c.p.p.)".
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 507 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 507 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)