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Sez. 1, Sentenza n. 3646 del 30/01/1995 Ud. (dep. 04/04/1995) Rv. 201939 - 01

Giudizio - Istruzione dibattimentale - Assunzione di nuovi mezzi di prova | Potere del giudice - Carattere residuale e non suppletivo - Conseguenze - Mancato esercizio dei poteri d'ufficio non sollecitato dalla parte - Ricorribilità per Cassazione - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-01-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201939-01

Giudizio - Istruzione dibattimentale - Assunzione di nuovi mezzi di prova

In materia di ricorso a mezzi di prova, nel dibattimento, i poteri del giudice sono soltanto residuali: l'art. 507 cod. proc. pen. prevede una istruttoria già svolta ed una facoltà, non un obbligo del giudice di disporre nuovi mezzi di prova quando ciò sia assolutamente necessario. Quando manchi completamente l'iniziativa della parte processuale, la norma non attribuisce al giudice alcun ruolo di supplenza. Quando l'iniziativa di parte sia monca, il giudice può disporre il nuovo mezzo di prova, per esempio una testimonianza, se è in grado di individuare il possibile teste. Tuttavia, trattandosi di facoltà riservata al giudice di merito, non è ravvisabile nel mancato esercizio di essa la violazione di alcuna norma processuale; né in alcun modo è ravvisabile vizio di motivazione, in assenza di una istanza rigettata tendente a sollecitare al giudice l'esercizio della predetta facoltà.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 507 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 507 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)