Sez. 3, Sentenza n. 5732 del 20/05/1993 (Rv. 482432 - 01)
Circolazione stradale - Condotta dei veicoli - Pedone | Attraversamento fuori dalle strisce pedonali - Investimento del pedone da parte di veicolo che ha superato i limiti di velocità - Mancata precedenza ai veicoli da parte del pedone - Interruzione del nesso di causalità fra il comportamento di guida e l'incidente - Esclusione.
Circolazione stradale - Condotta dei veicoli - Pedone
In tema di circolazione stradale, se il pedone attraversa la strada fuori dalle strisce pedonali, la norma di cui al sesto comma dell' art. 134 cod. strad. del 1959 - che gli fa obbligo di dare la precedenza ai conducenti - deve contemperarsi con quella di cui all art. 102 dello stesso codice (limiti di velocità), sicché, in caso di investimento, il conducente che abbia violato quest'ultima disposizione, non può invocare come scriminante la mancata precedenza da parte del pedone. Tale inosservanza, infatti, può essere valutata quale concausa dell'evento, ma non può interrompere il nesso di causalità tra il comportamento di guida del conducente e l'incidente.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 102, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 102, Cod. Strada art. 134 com. 6, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 134 com. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)