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Sez. 1, Ordinanza n. 25184 del 19/09/2024 (Rv. 672408-01)

IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - CONVENZIONI (MEDICI, AMBULATORI, ISTITUTI DI CURA) | Prestazioni sanitarie in regime di convenzione con il S.S.N. - Remunerazione - Fissazione retroattiva dei tetti regionali di spesa - Legittimità - Fondamento.
Stato
decisa il 2024-09-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672408-01

IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - CONVENZIONI (MEDICI, AMBULATORI, ISTITUTI DI CURA)

In tema di sanità pubblica, le determinazioni regionali che fissano in corso d'anno, con effetto retroattivo dal suo inizio, i tetti massimi di spesa per le prestazioni sanitarie già rese dalle strutture accreditate con il S.S.N. sono legittime, non potendosi prescindere dal dato finanziario di riferimento, che si definisce concretamente solo in corso d'anno, alla stregua di una tempistica obiettivamente complessa, e potendo la struttura privata fare affidamento sull'entità della spesa dell'anno precedente.

Legge 27/12/1997 num. 449 art. 32 com. 8 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 8 quater CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 8 quinquies CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)