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Sez. 1 - , Ordinanza n. 4375 del 13/02/2023 (Rv. 666875 - 01)

IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - CONVENZIONI (MEDICI, AMBULATORI, ISTITUTI DI CURA) | Attività sanitaria in regime di accreditamento - Superamento dei limiti di spesa - Regressione tariffaria - Potere di fissazione da parte della ASL - Condizioni - Tardività del monitoraggio e del tavolo tecnico - Irrilevanza - Fondamento.
Stato
decisa il 2023-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666875-01

IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - CONVENZIONI (MEDICI, AMBULATORI, ISTITUTI DI CURA)

In tema di attività sanitaria esercitata in regime di accreditamento, l'esercizio da parte della ASL di fissare la regressione tariffaria, al fine di osservare i limiti di spesa, non è subordinato o condizionato all'esecuzione del monitoraggio delle prestazioni erogate, né al ritardo o all'imprecisione nell'adempimento all'obbligo di eseguire i controlli per il tramite dei cd. tavoli tecnici, trattandosi di organi di fonte contrattuale che hanno semplicemente lo scopo di contenere la remunerazione complessiva delle prestazioni nei limiti fissati e con impiego delle risorse disponibili e programmate, le quali a loro volta recepiscono il quadro delle risorse e dei vincoli determinati con legge statale.

Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 8 quater CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 8 quinquies CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)