Sez. 2, Sentenza n. 3110 del 02/11/1971 (Rv. 354442 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE - UFFICIO CUI APPARTIENE IL GIUDICE CHE HA EMESSO IL DECRETO - COMPETENZA FUNZIONALE - SUSSISTENZA - SPOSTAMENTO PER RAGIONI DI CONNESSIONE - INAMMISSIBILITA.*
PROCEDIMENTI SOMMARI - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE - UFFICIO CUI APPARTIENE IL GIUDICE CHE HA EMESSO IL DECRETO - COMPETENZA FUNZIONALE - SUSSISTENZA - SPOSTAMENTO PER RAGIONI DI CONNESSIONE - INAMMISSIBILITA.*
La Competenza del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, fissata per relatione dall'art 345 cod proc civ, rispetto al giudice o all'organo giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha carattere funzionale ed inderogabile. Tale Competenza non puo subire deroghe per ragioni di connessione, sia che questa si presenti nei termini ampi e generici di cui all'art 40 cod proc civ, sia che si tratti delle speciali ipotesi di connessione previste dagli articoli 34, 35 e 36 cod proc civ. il criterio di inderogabilita opera anche quando la connessione insorga successivamente all'emanazione del decreto ingiuntivo ed alla proposizione dell'opposizione. (Conf 2533'67, mass n 329867 ed altre; 2124'70, mass n 348251).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 40 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 35 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)