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Sez. 1, Sentenza n. 2533 del 19/10/1967 (Rv. 329867 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - INGIUNZIONE - COMPETENZA - OPPOSIZIONE - INDEROGABILITA - CONNESSIONE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1967-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/329867-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - INGIUNZIONE - COMPETENZA - OPPOSIZIONE - INDEROGABILITA - CONNESSIONE - IRRILEVANZA.*

L'opposizione al decreto ingiuntivo si propone, a norma dell'art. 645, comma primo, cod.proc.civ., davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto. Questa Competenza, fissata per relationem, ha carattere funzionale ed inderogabile e non puo, quindi, subire deroga per ragioni di connessione, sia che questa si presenti nei termini ampi e generici dell'art. 40 cod. proc.civ., sia che si tratti delle speciali ipotesi di connessione, previste dagli art. 34, 35 e 36 dello stesso codice. Il criterio di inderogabilita opera non solo quando la situazione di connessione preesista all'emanazione del decreto ingiuntivo e alla proposizione dell'opposizione, ma anche quando insorga successivamente nel corso dello stesso giudizio di opposizione. (Cfr. N.1521, 978 e 745-66). Conforme alla sentenza n. 1260-67, massima n. 327783.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 40 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)