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Sez. L, Sentenza n. 2287 del 10/05/1978 (Rv. 391681 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - VITTORIA DEL LAVORATORE - COMPENSAZIONE - LICEITA - CONDIZIONI - COMPATIBILITA CON LA DISPOSIZIONE DI CUI ALL'ART 152 DISP ATT COD PROC CIV.*
Stato
decisa il 1978-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/391681-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - VITTORIA DEL LAVORATORE - COMPENSAZIONE - LICEITA - CONDIZIONI - COMPATIBILITA CON LA DISPOSIZIONE DI CUI ALL'ART 152 DISP ATT COD PROC CIV.*

La norma eccezionale dell'art 152 disp att cod proc civ, secondo cui nelle cause previdenziali il lavoratore, non temerariamente soccombente, non puo essere condannato alle spese, non importa l'abrogazione del potere discrezionale di compensazione prevista dall'art 92 cod proc civ e, quindi, non esclude che, nell'ipotesi in cui il lavoratore sia, invece, vittorioso, possa procedersi alla compensazione, anche totale, per giusti motivi, non derivando da questa una condanna, sia pure parziale, del lavoratore al pagamento delle spese, ma solo la negazione del suo diritto di ottenere il rimborso di quelle da lui sostenute. D'altro canto dalle Disposizioni dettate dalla legge n 533 del 1973, concernenti il patrocinio a spese dello stato dei non abbienti, non puo dedursi un principio generale di gratuita a favore del lavoratore anche per le proprie spese, abrogativo della facolta di compensazione del giudice. (Conf 1231/76, mass n 379927).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 152 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)