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Sez. L, Sentenza n. 2737 del 17/04/1986 (Rv. 445786 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - COMPENSAZIONE IN IPOTESI DI VITTORIA DEL LAVORATORE - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445786-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - COMPENSAZIONE IN IPOTESI DI VITTORIA DEL LAVORATORE - AMMISSIBILITÀ.*

La norma eccezionale di cui all'art. 152 disp. Att. Cod. proc. civ., secondo cui nelle cause previdenziali il lavoratore non temerariamente soccombente non può essere condannato alle spese di giudizio, non importa l'abrogazione del potere discrezionale di compensazione previsto dall'art. 92 cod. proc. civ., e, quindi, non esclude che nell'ipotesi in cui il lavoratore sia, invece, vittorioso, possa procedersi alla compensazione anche totale per giusti motivi, non derivando da questa una condanna, sia pure parziale, del lavoratore al pagamento delle spese, ma solo la negazione del suo diritto ad ottenere il rimborso di quelle da lui sostenute. (V 2287/78, mass n 391681).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 152 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)