Sez. U, Sentenza n. 113 del 10/03/1999 (Rv. 523981 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Domanda di risarcimento dei danni per responsabilità extracontrattuale - Nei confronti di funzionari dell'ente datore di lavoro - Per comportamento arrogante e pretestuoso di negazione di un'indennità dovuta - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Deduzione della responsabilità solidale dell'ente - Irrilevanza - Riferibilità all'ente del comportamento dei funzionari - Questione di merito.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
La domanda con cui il lavoratore dipendente di un ente pubblico non economico chieda la condanna di alcuni funzionari dell'ente stesso al risarcimento dei danni economici e morali, che deriverebbero da un loro comportamento arrogante, arbitrario e volutamente pretestuoso di rifiuto di un'indennità spettante all'interessato, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto fondata sulla deduzione di un fatto illecito extracontrattuale e proposta tra privati; né a ciò osta la proposizione della domanda anche nei confronti dell'ente pubblico sotto il profilo della responsabilità solidale dello stesso, non essendo comunque ricollegabile il risarcimento richiesto al rapporto di pubblico impiego ed attenendo al merito l'effettiva riferibilità all'ente dei comportamenti dei funzionari.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 28, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2049, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)