Sez. L - , Ordinanza n. 19437 del 20/07/2018 (Rv. 649883 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) | Mobilità di personale fra enti pubblici - Diritto alla percezione dell'assegno "ad personam" ex artt. 202 del d.P.R. n. 3 del 1957 e 3, comma 57, della l. n. 537 del 1993 - Esclusione - Fondamento.
IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI)
In tema di mobilità di personale fra enti pubblici, va escluso il diritto alla percezione dell'assegno "ad personam" di cui agli artt. 202 del d.P.R. n. 3 del 1957 e 3, comma 57, della l. n. 537 del 1993, trattandosi di previsione riferita esclusivamente ai passaggi presso la stessa o altra amministrazione da parte dei dipendenti statali, ivi compresi i casi di accesso per concorso, non estensibile alle altre categorie di dipendenti pubblici, a nulla rilevando, a tal fine, la circostanza che all'entrata in vigore della cit. l. n. 537 del 1993 fosse già intervenuta la "privatizzazione" del pubblico impiego ad opera del d.lgs. n. 29 del 1993, posto che il mutamento della natura giuridica del rapporto di lavoro non ne ha determinato l'unificazione di disciplina.
Riferimenti normativi: DPR 10/01/1957 num. 3 art. 202, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 31, Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 CORTE COST., Legge 24/12/1993 num. 537 art. 3 com. 57 CORTE COST., Legge 24/12/1993 num. 537 art. 3 com. 58 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)