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Sez. L, Sentenza n. 17645 del 29/07/2009 (Rv. 609945 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) | Passaggio di un dipendente regionale ad Amministrazione comunale a seguito di concorso pubblico - Costituzione di un nuovo rapporto di lavoro - Equiparabilità al trasferimento ai fini della conservazione dei diritti acquisiti relativi alla qualifica ed al conseguente trattamento retributivo - Esclusione - Diritto alla percezione dell'assegno "ad personam" - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609945-01

IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI)

In materia di pubblico impiego privatizzato, l'assunzione da parte di un Comune, a seguito di pubblico concorso, di un soggetto precedentemente appartenente all'Amministrazione regionale comporta la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, e non può, pertanto, essere equiparata al trasferimento ai fini della conservazione dei diritti acquisiti, quali la qualifica ed il livello retributivo ad essa connesso. Nè il dipendente, a seguito del passaggio alla nuova Amministrazione, ha diritto a percepire l'assegno "ad personam", previsto dall'art. 202 del d.P.R. n. 3 del 1957, innovato dall'art.3, comma 57, della legge n. 537 del 1993 atteso che detta norma si riferisce esclusivamente ai casi di passaggio di carriera da parte dei dipendenti statali, compreso il caso dell'accesso per concorso, e non è applicabile alle altre categorie di dipendenti pubblici, non assumendo, a tal fine, rilievo il fatto che all'entrata in vigore della legge n. 537 del 1993 fosse già intervenuta la "privatizzazione" del pubblico impiego ad opera del d.lgs. n. 29 del 1993, posto che il mutamento della natura giuridica del rapporto di lavoro non ne ha certamente determinato l'unificazione della disciplina.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1993 num. 537 art. 3 com. 57 CORTE COST., DPR 10/01/1957 num. 3 art. 199, DPR 10/01/1957 num. 3 art. 200 com. 3, DPR 10/01/1957 num. 3 art. 202, Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/06/2001 num. 165 art. 1 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)