Sez. 1, Sentenza n. 3523 del 25/06/1979 (Rv. 399941 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - PROCEDIMENTO - SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO CONSEGUENTE ALLA ISTANZA DI RICUSAZIONE - COMPIMENTO DI ATTI PROCESSUALI - NULLITA - SANATORIA - CONDIZIONI - FATTISPECIE IN TEMA DI RICUSAZIONE DI UN ARBITRO.*
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - PROCEDIMENTO - SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO CONSEGUENTE ALLA ISTANZA DI RICUSAZIONE - COMPIMENTO DI ATTI PROCESSUALI - NULLITA - SANATORIA - CONDIZIONI - FATTISPECIE IN TEMA DI RICUSAZIONE DI UN ARBITRO.*
Gli Atti processuali compiuti durante la sospensione del processo dovuta alla pendenza di istanza di ricusazione del giudice sono affetti da nullita, in quanto, a norma dell'art 298 cod proc civ, durante la sospensione non possono essere compiuti Atti del processo: tuttavia, la nullita che colpisce tali Atti e insanabile e travolge anche gli Atti compiuti prima della proposizione dell'istanza di ricusazione solo nell'ipotesi in cui questa sia accolta, poiche in tal caso la nullita deriva da un vizio relativo alla Costituzione del giudice (art 158 cod proc civ); se invece l'istanza di ricusazione viene respinta, la nullita puo essere sanata se l'atto ha raggiunto lo scopo cui era destinato, e cioe se esso sia stato compiuto col rispetto delle regole del contraddittorio. Ne deriva che la pronuncia e il deposito del lodo in pendenza dell'istanza di ricusazione di un arbitro non sono viziati da nullita nel caso in cui l'istanza di ricusazione sia respinta, trattandosi di Atti che non richiedevano alcuna specifica attivita delle parti.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 298 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 815 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 829 com. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)