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Sez. 2, Sentenza n. 5512 del 05/06/1998 (Rv. 516095 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE | Dopo l' istanza di cui all' art. 47 cod. proc. civ., al giudice dichiarato competente dal giudice a quo - Violazione dell' art. 298 cod. proc. civ. - Nullità di ordine pubblico - Artt. 156, 157 cod. proc. civ. - Inapplicabilità - Riassunzione contemporanea al deposito dell' istanza - Successiva riassunzione, necessaria a pena di estinzione, dinanzi al giudice indicato dalla Cassazione - Continuazione dinanzi a quest' ultimo del processo - Conseguenze.
Stato
decisa il 1998-06-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516095-01

PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE

Gli atti del processo riassunto dopo l' istanza di trasmissione del fascicolo alla cancelleria della Corte di Cassazione per il regolamento di competenza dinanzi al giudice dichiarato competente dal giudice a quo, sono nulli perché in violazione del divieto, di ordine pubblico, sancito dall' art. 298, primo comma, cod. proc. civ., non essendo applicabili gli artt. 156 e 157 cod. proc. civ., previsti per la violazione di norme sulla forma degli atti processuali, mentre, se la predetta riassunzione è contemporanea al deposito dell' istanza di cui all' art. 47, terzo comma, cod. proc. civ., il processo che continua, ai sensi dell' art. 50 cod. proc. civ., è quello tempestivamente riassunto - per evitarne l'estinzione - dinanzi al giudice dichiarato competente dalla Corte regolatrice, sì che la prevenzione opera favore di quegli, e il processo precedentemente riassunto diviene improseguibile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 44 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 48 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 298 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)