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Sez. L, Sentenza n. 7286 del 03/07/1991 (Rv. 472896 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Impugnazione - Reintegrazione sul posto di lavoro (tutela reale) | Dimensioni dell'impresa - Onere della prova.
Stato
decisa il 1991-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472896-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Impugnazione - Reintegrazione sul posto di lavoro (tutela reale)

Qualora il lavoratore, denunciando l'illegittimità del licenziamento per mancanza di giusta causa o giustificato motivo, non si limiti a chiedere la tutela cosiddetta obbligatoria ma proponga domanda di reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi dell'art. 18 Legge n.300 del 1970, ossia chieda l'applicazione del regime di stabilità reale, è tenuto a norma dell'art. 2697 cod. civ. a dimostrare il requisito numerico dei dipendenti occupati, quale fatto costitutivo inerente alle condizioni dell'azione esperita.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)