diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 2180 del 27/06/1968 (Rv. 334367 - 01)

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - DISTANZE TRA LE COSTRUZIONI DISPOSTE DAL CODICE CIVILE - IN GENERE - DISTANZA PRESCRITTA DAL CODICE CIVILE O DA NORME REGOLAMENTARI INTEGRATIVE - OSSERVANZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1968-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/334367-01

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - DISTANZE TRA LE COSTRUZIONI DISPOSTE DAL CODICE CIVILE - IN GENERE - DISTANZA PRESCRITTA DAL CODICE CIVILE O DA NORME REGOLAMENTARI INTEGRATIVE - OSSERVANZA - CONDIZIONI.*

Per l'applicabilita delle limitazioni stabilite dall'art. 873 cod. civ. o dalle norme regolamentari integrative e necessario - essendo esse dettate allo scopo di evitare il formarsi di intercapedini anguste e percio dannose - che i due fabbricati sorgenti da bande opposte rispetto alla linea di confine si fronteggino, e cioe che le rispettive facciate siano anche in minima parte antistanti, nel senso che, supponendosi di farle avanzare in linea retta verso il confine, si incontrino almeno in un punto. (Conf. N. 1606-63).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)