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Sez. 2, Sentenza n. 3713 del 15/02/2011 (Rv. 616796 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Art. 1164 cod. nav. - Portata - Violazione di prescrizioni imposte ai concessionari di stabilimenti balneari per motivi di sicurezza, integrità e salute delle persone - Riconducibilità - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616796-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE

In materia di concessione di stabilimento balneare, i provvedimenti emessi dall'autorità amministrativa competente per il circondario marittimo nell'esercizio dei poteri di polizia demaniale previsti dagli artt. 30 cod. nav. e 59 disp. reg. cod. nav., incidono tanto sull'uso speciale del concessionario, quanto sull'uso comune di ogni altro consociato, potendo riguardare tutti gli aspetti sia dell'utilizzazione del demanio marittimo propriamente inteso, sia dell'uso pubblico del mare. Ne consegue che la norma dell'art. 1164 cod. nav., la quale sanziona l'inosservanza di disposizioni di legge o regolamento e di provvedimenti legalmente dati dall'autorità competente in relazione all'uso del demanio marittimo, deve interpretarsi nel senso che la violazione sussiste anche nel caso di inottemperanza di prescrizioni imposte ai concessionari per la sicurezza, l'integrità o la salute delle persone fisiche.

Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 30, Cod. Navig. art. 1164 CORTE COST., DPR 15/02/1952 num. 328 art. 59

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)