Sez. 3, Sentenza n. 1588 del 20/06/1966 (Rv. 323154 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - RINNOVAZIONE DELLE PROVE ESPERITE IN PRIMO GRADO - DIVIETO DI FUNZIONAMENTO.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - RINNOVAZIONE DELLE PROVE ESPERITE IN PRIMO GRADO - DIVIETO DI FUNZIONAMENTO.*
Il divieto, risultante dal secondo comma dell'art. 244 cod.proc.civ. di spezzare l'unicita della prova per testimoni, frazionandola nei vari gradi del giudizio, e operante anche quando la prova chiesta in grado di appello sia diretta a contraddire, distruggere o comunque modificare i risultati di quella gia assunta e chiusa nel grado precedente.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)