Sez. 2, Sentenza n. 3672 del 13/04/1987 (Rv. 452606 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE - PROVA TESTIMONIALE - DIRETTA CONTRO LE RISULTANZE DI QUELLA ESPLETATA IN PRIMO GRADO - INAMMISSIBILITÀ.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE - PROVA TESTIMONIALE - DIRETTA CONTRO LE RISULTANZE DI QUELLA ESPLETATA IN PRIMO GRADO - INAMMISSIBILITÀ.*
In forza del principio dell'infrazionabilità delle prove, non è ammissibile in grado di appello una prova testimoniale che, anche in modo indiretto, sia preordinata a contrastare le risultanze di quella già espletata in primo grado, cioè a determinare, attraverso nuove modalità e circostanze, ovvero per la stretta connessione delle circostanze da provare con quelle già provate, una diversa valutazione dei fatti che hanno formato oggetto dello stesso mezzo istruttorio nelle precedenti fasi del processo. (Conf 122/77, mass n 383612; (Conf 3306/73, mass n 367191; (Conf 1588/66, mass n 323154).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)