Sez. 1, Sentenza n. 27985 del 15/04/2016 Ud. (dep. 06/07/2016) Rv. 267657 - 01
ARMI - DETENZIONE ABUSIVA | Trasferimento di armi nell'ambito della stessa circoscrizione territoriale del locale ufficio di P.S. - Obbligo di ripetizione della denuncia - Sussistenza - Ragioni - Omissione - Conseguenze.
ARMI - DETENZIONE ABUSIVA
In tema di reati concernenti le armi, configura il reato di cui all'art. 38 R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (T.U.L.P.S.), sanzionato ai sensi dell'art. 17 T.U.L.P.S., il trasferimento di un'arma da un luogo ad un altro, ancorché eseguito nell'ambito della circoscrizione territoriale del medesimo ufficio locale di P.S., senza provvedere a ripetere la denuncia, in quanto è necessario che la competente autorità abbia in qualsiasi momento certezza del luogo in cui l'arma è detenuta, al fine di effettuare eventuali necessari controlli. (In motivazione la Corte ha precisato che, a seguito della modifica dell'art. 38, comma quinto, da parte dell'art. 3, comma primo, lett. e, D.Lgs. n. 204 del 2010, la violazione al predetto obbligo non può più ritenersi sanzionata né ai sensi degli artt. 58, R.D. 6 maggio 1940 n. 635 e 221 T.U.L.P.S, né, nel caso di armi comuni da sparo, ai sensi degli artt. 2 e 7 legge n. 895 del 1967).
Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 17 CORTE COST., Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 38 CORTE COST., Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 221 CORTE COST., Regio Decr. 06/05/1940 num. 635 art. 58 CORTE COST., Legge 02/10/1967 num. 895 art. 2 CORTE COST., Legge 02/10/1967 num. 895 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)