Sez. 1, Sentenza n. 10197 del 16/11/2017 Ud. (dep. 06/03/2018) Rv. 272625 - 01
ARMI - DETENZIONE ABUSIVA | Trasferimento di armi - Obbligo di ripetizione della denuncia - Sussistenza - Omissione - Conseguenze - Termine di 72 ore di cui all'art. 38 r.d. n. 773 del 1931 - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.
ARMI - DETENZIONE ABUSIVA
Nel caso di trasferimento di un'arma dal domicilio dichiarato ad un altro luogo, l'omissione della ripetizione della denuncia all'autorità di pubblica sicurezza configura il reato di cui all'art. 38 r.d. 18 giugno 1931 n. 773 (T.U.L.P.S.), sanzionato ai sensi dell'art. 17 T.U.L.P.S., non trovando applicazione, tuttavia, il termine di 72 ore previsto dal medesimo art. 38, in quanto l'autorità di pubblica sicurezza conosce l'esistenza dell'arma e l'identità di chi ne ha la detenzione e può apprendere il luogo di custodia, utilizzando la denuncia di trasporto o interpellando il detentore.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 17 CORTE COST., Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 38 CORTE COST., Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 221 CORTE COST., Regio Decr. 06/05/1940 num. 635 art. 58 CORTE COST., Legge 02/10/1967 num. 895 art. 2 CORTE COST., Legge 02/10/1967 num. 895 art. 7 CORTE COST., Legge 02/10/1967 num. 895 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)