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Sez. 1, Sentenza n. 3856 del 07/06/1988 (Rv. 459062 - 01)

ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITÀ - OPPOSIZIONE - IMPUGNAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO PRONUNCE RESE IN GRADO DI APPELLO - ORDINARIE REGOLE PROCEDURALI - APPLICABILITÀ - RICORSO DEPOSITATO DIRETTAMENTE IN CANCELLERIA SENZA LA PREVIA NOTIFICAZIONE ALLE CONTROPARTI - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1988-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459062-01

ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITÀ - OPPOSIZIONE - IMPUGNAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO PRONUNCE RESE IN GRADO DI APPELLO - ORDINARIE REGOLE PROCEDURALI - APPLICABILITÀ - RICORSO DEPOSITATO DIRETTAMENTE IN CANCELLERIA SENZA LA PREVIA NOTIFICAZIONE ALLE CONTROPARTI - INAMMISSIBILITÀ.*

Con riguardo alle pronunce rese in grado d'appello in tema di adottabilità (o revoca dell'adottabilità) del minore, il ricorso per Cassazione, a parte la riduzione del termine a trenta giorni, prevista dall'art. 17 ultimo comma della legge 4 maggio 1983 n. 184, non si sottrae alle ordinarie regole procedurali, anche quando venga proposto dal pubblico ministero, e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ove sia direttamente depositato in cancelleria, senza la preventiva notificazione alle controparti (od almeno ad una di esse, al fine di rendere applicabile l'art. 331 cod. proc. civ. sull'integrazione del contraddittorio). (V 4640/87, mass n 453310).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)