Sez. 5, Sentenza n. 33857 del 26/05/2023 Cc. (dep. 01/08/2023) Rv. 285075 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - ARRESTO IN FLAGRANZA - FACOLTATIVO | Termine per la convalida dell'arresto facoltativo - Computabilità del tempo necessario per la identificazione dell’indiziato di delitto - Esclusione - Reati perseguibili a querela - Termine per la proposizione - Individuazione.
INDAGINI PRELIMINARI - ARRESTO IN FLAGRANZA - FACOLTATIVO
In tema di arresto facoltativo, non può computarsi nei termini prescritti per la convalida dell'arresto il tempo necessario per l'identificazione, nel caso e nelle forme previsti dall'art, 349, commi 4 e 5 cod. proc. pen., cosicché, se si tratta di delitto perseguibile a querela, è sufficiente che questa venga sporta dopo l'accompagnamento e il trattenimento per l'identificazione, ma prima dell'arresto.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 349 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 381 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 349 com. 5, Cod. Pen. art. 120 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)