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Sez. L, Sentenza n. 20232 del 24/09/2010 (Rv. 614990 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - SOGGETTIVO | Totale cessazione dell'attività imprenditoriale - Rilevanza - Mancata immediata alienazione dello stabilimento - Mantenimento in servizio di altri dipendenti per le sole pratiche necessarie alla detta cessazione - Influenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2010-09-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614990-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - SOGGETTIVO

Nel caso in cui sia accertata la totale cessazione dell'attività imprenditoriale da parte del datore di lavoro, la legittimità del licenziamento intimato ai lavoratori per giustificato motivo oggettivo non è esclusa nè dal fatto che lo stabilimento sede dell'impresa non sia stato immediatamente alienato o altrimenti dismesso, rimanendo però nella disponibilità dell'imprenditore come mera entità non funzionante, nè dal fatto che uno o pochi altri dipendenti siano stati mantenuti in servizio per il compimento delle pratiche relative alla suddetta cessazione dell'attività non essendo sindacabile nel quadro della libertà d'iniziativa economica riconosciuta dall'art. 41 Cost. le ragioni dei licenziamenti dovuti a cessazione dell'attività.

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)