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Sez. L, Sentenza n. 8601 del 16/07/1992 (Rv. 478194 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Per giustificato motivo - Soggettivo | Totale cessazione dell'attività imprenditoriale - Rilevanza - Mancata immediata alienazione dello stabilimento e mantenimento in servizio di altri dipendenti per le sole pratiche necessarie alla detta cessazione - Influenza - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478194-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Per giustificato motivo - Soggettivo

Nel caso in cui sia accertata la totale cessazione dell'attività imprenditoriale da parte del datore di lavoro, la legittimità del licenziamento intimato ai lavoratori per giustificato motivo oggettivo non è esclusa né dal fatto che lo stabilimento sede dell'impresa non sia stato immediatamente alienato o altrimenti dismesso, rimanendo però nella disponibilità dell'imprenditore come mera entità non funzionante, né dal fatto che uno o pochi altri dipendenti siano stati mantenuti in servizio per il compimento delle pratiche relative alla suddetta cessazione dell'attività.

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)