diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 5929 del 13/06/1998 (Rv. 516458 - 01)

ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Patrocinio di procuratore legalmente esercente - Necessità - Atto di opposizione sottoscritto dalla sola parte - Inesistenza - Configurabilità - Successiva assunzione della rappresentanza da parte di procuratore - Efficacia sanante del primo atto - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516458-01

ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - OPPOSIZIONE - IN GENERE

L'opposizione al decreto di adottabilità introduce un procedimento contenzioso che si svolge in contraddittorio delle parti ed impone inderogabilmente il patrocinio di un procuratore legalmente esercente, sin dal momento della proposizione dell'opposizione, in applicazione del principio generale dell'art. 82 cod. proc. civ. Pertanto, l'atto sottoscritto solo dalla parte deve considerarsi inesistente ed inidoneo all'instaurazione del procedimento, con conseguente esclusione di qualsiasi efficacia sanante della successiva assunzione della rappresentanza da parte di un procuratore.

Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)