Sez. 1, Sentenza n. 5138 del 07/10/1982 (Rv. 423009 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITÀ - OPPOSIZIONE - IN GENERE - RICORSO PROPOSTO SENZA L'ASSISTENZA DEL DIFENSORE - INAMMISSIBILITÀ - SUCCESSIVA RAPPRESENTANZA DELLA PARTE ASSUNTA DA UN PROCURATORE - IRRILEVANZA.*
ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITÀ - OPPOSIZIONE - IN GENERE - RICORSO PROPOSTO SENZA L'ASSISTENZA DEL DIFENSORE - INAMMISSIBILITÀ - SUCCESSIVA RAPPRESENTANZA DELLA PARTE ASSUNTA DA UN PROCURATORE - IRRILEVANZA.*
L'opposizione avverso la dichiarazione dello stato di adottabilità, introducendo un procedimento di natura contenziosa dinanzi al tribunale ed alla Corte d'appello, è soggetta all'applicazione dell'art. 82 cod. proc. civ. sull'Obbligo delle parti di stare in giudizio per mezzo di procuratore legalmente esercente. Tale principio - il quale non pone in contrasto con gli artt. 3 e 24 cost. L'art. 314/11 cod. civ., in relazione alla mancata previsione della nomina di un difensore tecnico d'ufficio o, quanto meno, dell'avvertenza (nella comunicazione ex art. 314/11 citato) circa la necessità della difesa tecnica (sentenza della Corte costituzionale n. 58 del 1979) - comporta che l'atto sottoscritto soltanto dalla parte è inidoneo all'instaurazione del procedimento e che, vertendosi in tema di inesistenza, e non di mera annullabilità, non può riconoscersi efficacia sanante alla successiva rappresentanza della parte assunta da un procuratore. (V 3241/82, mass n 421190; (V 1543/82, mass n 419362; (V 3557/81, mass n 414171; (V 6526/80, mass n 410312; (contra 352/82, mass n 418050).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Cod. Civ. art. 314 undecies CORTE COST., Cod. Civ. art. 314 duodecies CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)