Sez. 1, Sentenza n. 77 del 08/01/1979 (Rv. 396118 - 01)
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO CIRCOLARE - MANCANTE DI UNO O PIU DEI REQUISITI ESSENZIALI - SUCCESSIVO RIEMPIMENTO DA PARTE DEL PRENDITORE - GIRATA AD UN TERZO - INVALIDITA DELLA EMISSIONE IN BIANCO - EFFETTI NEI CONFRONTI DEI TERZI DI BUONA FEDE - ESCLUSIONE.*
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO CIRCOLARE - MANCANTE DI UNO O PIU DEI REQUISITI ESSENZIALI - SUCCESSIVO RIEMPIMENTO DA PARTE DEL PRENDITORE - GIRATA AD UN TERZO - INVALIDITA DELLA EMISSIONE IN BIANCO - EFFETTI NEI CONFRONTI DEI TERZI DI BUONA FEDE - ESCLUSIONE.*
Qualora l'assegno circolare, mancante di uno o piu dei requisiti richiesti dall'art 83 del RD 21 dicembre 1933 n 1736, e che sia stato successivamente riempito dal prenditore, venga girato ad un terzo, l'invalidita della emissione in bianco opera solo nei confronti di coloro che sono a conoscenza della causa d'invalidita e non, quindi, dei terzi di buona fede che hanno ricevuto il titolo dopo il riempimento.*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 83
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)