Sez. 1, Sentenza n. 2561 del 26/04/1982 (Rv. 420423 - 01)
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN BIANCO - MANCANZA DELLA DATA - RIEMPIMENTO DEL PRENDITORE - CIRCOLAZIONE - INVALIDITÀ - LIMITI - PORTATORI DI BUONA FEDE - INCOMPLETEZZA ORIGINARIA - OPPONIBILITÀ - ESCLUSIONE - OPPOSIZIONE DELL'EMITTENTE ALL'ESECUZIONE DA PARTE DEL TERZO POSSESSORE - ONERE PROBATORIO RELATIVO - OGGETTO.*
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN BIANCO - MANCANZA DELLA DATA - RIEMPIMENTO DEL PRENDITORE - CIRCOLAZIONE - INVALIDITÀ - LIMITI - PORTATORI DI BUONA FEDE - INCOMPLETEZZA ORIGINARIA - OPPONIBILITÀ - ESCLUSIONE - OPPOSIZIONE DELL'EMITTENTE ALL'ESECUZIONE DA PARTE DEL TERZO POSSESSORE - ONERE PROBATORIO RELATIVO - OGGETTO.*
L'assegno bancario rilasciato senza indicazione della data di emissione è invalido ed inefficace come titolo esecutivo; tuttavia, se il titolo mancante della data venga successivamente riempito dal prenditore e messo in circolazione, l'Invalidità dell'emissione in bianco opera solo nei confronti di coloro che sono in mala fede, e, di conseguenza, l'incompletezza originaria dell'assegno bancario non è opponibile al portatore di buona fede, che abbia ricevuto il titolo completo. Spetta all'emittente che si opponga alla esecuzione da parte del terzo possessore l'Onere di provare l'abusivo riempimento e la mala fede del terzo. (V 77/79, mass n 396118).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 1, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 2, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)