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Sez. 5, Sentenza n. 1747 del 09/12/1977 Ud. (dep. 17/02/1978) Rv. 137971 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE - TRUFFA CONTRATTUALE - DANNO PATRIMONIALE - ESTREMI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1977-12-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/137971-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE - TRUFFA CONTRATTUALE - DANNO PATRIMONIALE - ESTREMI - FATTISPECIE.*

In tema di truffa contrattuale (cioe commessa mediante o in occasione dell'apparente conclusione di un contratto sinallagmatico) il danno patrimoniale ricorre anche nel caso in cui non vi sia stato squilibrio fra i valori delle controprestazioni. In tal caso gli elementi dell'ingiusto profitto e del danno altrui sono da ravvisarsi nel vantaggio e rispettivamente nel pregiudizio derivante alle parti dalla conclusione del contratto di vendita che, senza gli artifici o i raggiri, non sarebbe mai stato concluso. (nella specie l'imputato aveva acquistato della merce consegnando in pagamento un assegno bancario di cui aveva alterato l'importo maggiorandolo. Poiche la banca trattaria aveva provveduto al pagamento dell'assegno, l'imputato aveva sostenuto che nessun danno era derivato al venditore, per cui difettava uno degli elementi del delitto di truffa. La Cassazione nell'enunciare il principio di cui in massima ha osservato che il pagamento dell'assegno non ha fatto venir meno il pregiudizio del venditore, il quale se non fosse stato indotto in errore sulla validita dell'assegno, non avrebbe mai concluso il contratto).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)