Sez. 1, Sentenza n. 4363 del 22/08/1995 Cc. (dep. 08/09/1995) Rv. 202397 - 01
Impugnazioni - Cassazione - Cognizione della Corte di Cassazione | Estensione alle questioni non deducibili in precedenza - Ricorso in materia di libertà personale - Sopravvenienza di modifica legislativa incidente sulle condizioni legittimanti la permanenza della misura cautelare - Obbligo di valutazione - Sussistenza.
Impugnazioni - Cassazione - Cognizione della Corte di Cassazione
Avuto riguardo, da un lato, al disposto di cui all'art. 609, comma secondo, cod. proc. pen. (in base al quale la cognizione della Corte di Cassazione si estende alle questioni - s'intende di legittimità - non proponibili all'atto della presentazione del ricorso), dall'altro lato al principio stabilito dall'art. 299, comma primo, cod. proc. pen., secondo il quale il giudice deve, in ogni stato e grado del procedimento, verificare la persistenza delle condizioni atte a legittimare la privazione della libertà personale, anche la Corte di cassazione, in presenza di una modifica legislativa che incida sulle condizioni anzidette in senso favorevole all'interessato, deve affrontare la questione, comunque venga sollecitata a farlo, e pur non potendo, dati i limiti del suo sindacato, compiere sul punto valutazioni inibitole dalla legge, ha nondimeno l'obbligo di devolvere la soluzione del problema al giudice competente, annullando in tutto od in parte il provvedimento sottoposto al suo esame. (Principio affermato in relazione a ricorso - peraltro rigettato per diverse ragioni - proposto avverso ordinanza applicativa di misura cautelare per reato compreso fra quelli di cui all'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., prima della modifica di tale norma introdotta dall'art. 5 della legge 8 agosto 1995 n. 332, in forza della quale quel reato rimaneva escluso dall'ambito di operatività della norma stessa).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 275 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 299 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 609 com. 2, Legge 08/08/1995 num. 332 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)