Sez. 4, Sentenza n. 9216 del 10/02/2026 Cc. (dep. 10/03/2026) Rv. 289644-01
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL | Contravvenzione di cui all'art. 186, commi 1 e 2, lett.c), cod. strada - Aggravata ex artt. 186, comma 2-sexies e comma 2-bis, cod. strada, 186-bis, comma 1, lett. a) e comma 3, cod. strada - Concorso con le attenuanti generiche valutate prevalenti - Calcolo della pena - Indicazioni.
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL
In tema di guida in stato di ebbrezza, il calcolo della pena, nel caso in cui la condotta sia stata tenuta, nella fascia oraria compresa tra le ore 22,00 e le ore 7,00, da conducente infraventunenne con tasso alcolemico superiore a 1,5 gr./l, che abbia provocato un incidente stradale e al quale siano state riconosciute le attenuanti generiche, deve muovere dalla sanzione prevista dall'art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, sulla quale dev'essere praticato innanzitutto l'aumento per l'aggravante di cui all'art. 186, comma 2-sexies, cod. strada, sottratta, a mente dell'art. 186, comma 2-septies, cod. strada, al giudizio di cd. bilanciamento, e, poi, la riduzione per l'indicata diminuente, ove, all'esito del giudizio di cui all'art. 69 cod. pen., questa sia stata valutata prevalente rispetto alla residua aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis, cod. strada.
Cod. Strada art. 186 com. 2, Cod. Strada art. 186 com. 2, Cod. Strada art. 186 com. 2, Cod. Strada art. 186 bis, Cod. Strada art. 186 com. 2 lett. C, Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 69 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)