Sez. 6, Sentenza n. 19473 del 09/04/2025 Cc. (dep. 26/05/2025) Rv. 288098-01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - IN GENERE | Prescrizione del reato - Potere dello Stato richiesto di stabilire autonomamente l'intervenuta prescrizione - Esclusione - Ragioni - Indicazioni provenienti dallo Stato richiedente - Sindacato da parte dello Stato richiesto - Esclusione - Fattispecie.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - IN GENERE
In tema di estradizione per l'estero, non spetta allo Stato richiesto, in base alle prassi internazionali connesse all'applicazione dei trattati che prevedono la prescrizione del reato quale
motivo di rifiuto della consegna, stabilire autonomamente la maturazione del termine prescrizionale, trattandosi di verifica che può implicare complesse valutazioni giuridiche riservate allo Stato richiedente, il quale, se sollecitato, può fornire indicazioni utili al riguardo, che lo Stato richiesto non ha facoltà di sindacare. (Fattispecie in tema di domanda di estradizione avanzata dagli Stati Uniti d'America).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)