Sez. 6, Sentenza n. 393 del 23/11/2006 Cc. (dep. 11/01/2007) Rv. 235707 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI | Estradizione esecutiva - Convenzione europea di estradizione - Cause estintive della pena - Rilevanza - Condizioni.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI
In tema di estradizione per l'estero richiesta sulla base della Convenzione europea di estradizione del 1957, è di ostacolo ad una decisione favorevole di estradabilità la dimostrazione che, in relazione alla pena per la cui esecuzione la domanda è avanzata, siano venute meno in radice le condizioni per l'esercizio della pretesa punitiva da parte dello Stato richiedente (quali ad es. l'amnistia intervenuta nello Stato richiedente, l'avvenuta prescrizione del reato per il quale si procede, l'intera espiazione della pena per effetto della custodia cautelare applicata a fini estradizionali), non essendo invece consentito all'autorità giudiziaria italiana di sostituirsi all'autorità giudiziaria dello Stato richiedente, laddove debbano essere effettuate complesse valutazioni giuridiche in tema di esecuzione della pena, di computo della pena espiata e di concessione o meno di benefici incidenti sulla durata e sulla qualità della pena stessa. (Fattispecie nella quale la Corte ha rigettato il ricorso nel quale l'estradando aveva dedotto che, secondo la normativa dello Stato richiedente, aveva maturato il diritto alla liberazione condizionata in relazione alla pena da espiare).
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 13/12/1957, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)