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Sez. 5 - , Ordinanza n. 1161 del 17/01/2019 (Rv. 652313 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Processo tributario – Memorie illustrative – Nuove domande – Ammissibilità – Esclusione – Specificazione delle domande già proposte – Ammissibilità – Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652313-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Nel processo tributario, mediante le memorie illustrative di cui all'art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1992 non possono essere proposte domande nuove, ma solo specificate quelle già contenute nel ricorso introduttivo, in ragione della natura impugnatoria del giudizio.(Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha ritenuto che, a fronte della domanda di annullamento di una cartella di pagamento per il mancato riconoscimento di un credito IVA, non integrasse un inammissibile ampliamento del "thema decidendum" la deduzione, contenuta nella comparsa di costituzione del nuovo difensore, che il suddetto credito era una posta della quale l'Amministrazione poteva, al più, disconoscere l'utilizzabilità a fini di compensazione, non già un debito, come invece qualificato nell'impugnata cartella esattoriale).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 32

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)