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Sez. T, Ordinanza n. 34349 del 28/12/2025 (Rv. 676922-01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Processo tributario - Natura impugnatoria - Conseguenze - Specificità della contestazione - Necessità - Allegazione documentale - Equipollenza - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-12-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676922-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In ragione della natura impugnatoria del giudizio tributario, il contribuente è onerato di proporre contestazioni specifiche all'atto censurato, le quali non possono essere surrogate da una produzione documentale all'interno della quale il giudice sia chiamato a selezionare gli elementi da valorizzare in relazione alla domanda proposta (nella specie, volta all'accertamento della deducibilità di determinati costi dal reddito imponibile), pena l'inammissibilità del ricorso.

Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 1, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 18 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)