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Sez. U, Sentenza n. 7410 del 10/08/1996 (Rv. 499143 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO | Motivi attinenti alla giurisdizione - Individuazione - Criteri.
Stato
decisa il 1996-08-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499143-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO

Le decisioni del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale sono soggette al controllo delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione soltanto per motivi attinenti alla giurisdizione, cioè all'individuazione del giudice munito del potere di decidere la controversia ovvero alla verifica dell'osservanza dei limiti esterni delle attribuzioni di detto giudice, con esclusione di ogni sindacato sul modo di esercizio della funzione giurisdizionale. Pertanto esula dal potere di controllo della Cassazione ogni questione con la quale si addebiti al giudice amministrativo di avere - al fine limitato e specifico di decidere una determinata controversia - assegnato ad una norma di legge una portata precettiva che avrebbe potuto assumere solo a seguito dell'intervento interpretativo della Corte di Giustizia della Comunità Europea, ovvero di quello demolitore della Corte Costituzionale, poiché in siffatte ipotesi si denuncia un errore nell'applicazione delle norme sostanziali delle quali era stato chiesto al giudice amministrativo la concreta attuazione.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 48, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)