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Sez. U, Sentenza n. 86 del 19/02/1999 (Rv. 523373 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - PRINCIPI COSTITUZIONALI - RICORSO PER CASSAZIONE CONTRO DECISIONI DEI GIUDICI AMMINISTRATIVI - DECISIONI DEL CONSIGLIO DI STATO | Ricorso per cassazione - Limiti del sindacato della Corte di Cassazione - Motivi inerenti alla giurisdizione - Nozione.
Stato
decisa il 1999-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/523373-01

GIURISDIZIONE CIVILE - PRINCIPI COSTITUZIONALI - RICORSO PER CASSAZIONE CONTRO DECISIONI DEI GIUDICI AMMINISTRATIVI - DECISIONI DEL CONSIGLIO DI STATO

I motivi inerenti alla giurisdizione, limitatamente ai quali è ammesso il sindacato della Corte di Cassazione sulle decisioni del Consiglio di Stato, vanno identificati o nell'ipotesi in cui la sentenza del Consiglio di Stato abbia violato, in positivo o in negativo, l'ambito della giurisdizione in generale, o nell'ipotesi in cui abbia violato i cosiddetti limiti esterni della propria giurisdizione. Ricorre la prima ipotesi quando il Consiglio di Stato abbia esercitato la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa (e, quindi, in situazione di cosiddetto difetto assoluto di giurisdizione), oppure abbia negato la propria giurisdizione nell'erroneo convincimento che la domanda della quale sia stato investito non possa formare oggetto in modo assoluto dell'esercizio di una funzione giurisdizionale (cosiddetta erronea negazione assoluta di esistenza della giurisdizione). Ricorre la seconda ipotesi quando il Consiglio di Stato abbia giudicato su materia attribuita alla giurisdizione ordinaria a ad altra giurisdizione speciale, oppure abbia negato la propria giurisdizione nell'erroneo presupposto che essa appartenga ad altro giudice, ovvero ancora quando, in materia attribuita alla propria giurisdizione limitatamente al solo sindacato sulla legittimità degli atti amministrativi, abbia compiuto un sindacato di merito (principi affermati in un caso nel quale era stata impugnata una decisione del Consiglio di Stato, avverso la quale si lamentava - come le Sezioni Unite hanno rilevato - un vizio di violazione di legge, per il quale il sindacato sulle decisioni del Consiglio di Stato non è ammesso, nella specie censurandosi l'interpretazione dell'art. 228 del R.D. 3 marzo 1934 n. 383, in base alla quale si era escluso il diritto di dipendenti comunali alla riparametrazione del trattamento economico, a seguito dell'incremento degli stipendi dei segretari comunali disposto dal d.P.R. 23 giugno 1972 n. 749)

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 362 com. 1, Legge 03/03/1934 num. 383 art. 228 com. 2 CORTE COST., Legge 23/06/1972 num. 749 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)