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Sez. U, Sentenza n. 2205 del 01/07/1968 (Rv. 334408 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - ACCERTAMENTI DEL GIUDICE DI MERITO - ERRORES IN PROCEDENDO - RICORSO PER L'IRRITUALE RIASSUNZIONE DEL PROCESSO CIVILE SOSPESO PER UN GIUDIZIO PENALE - ULTERIORE DOGLIANZA PER L'INSUFFICIENTE O CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE - IMPROPONIBILITA.*
Stato
decisa il 1968-07-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/334408-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - ACCERTAMENTI DEL GIUDICE DI MERITO - ERRORES IN PROCEDENDO - RICORSO PER L'IRRITUALE RIASSUNZIONE DEL PROCESSO CIVILE SOSPESO PER UN GIUDIZIO PENALE - ULTERIORE DOGLIANZA PER L'INSUFFICIENTE O CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE - IMPROPONIBILITA.*

Il motivo di ricorso con cui si denuncia l'irregolare prosecuzione del procedimento di primo grado, a causa dell'irrituale e intempestiva riassunzione del processo sospeso in attesa dell'esito di un giudizio penale, prospetta un tipico error in procedendo. Pertanto, essendo la Corte di Cassazione investita del potere di riesaminare anche in fatto la questione sollevata, sia pure nei limiti degli Atti e documenti gia acquisiti al processo, non sono proponibili le doglianze di insufficienza o di contraddittorieta della motivazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 297 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)