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Sez. 3, Sentenza n. 129 del 18/01/1972 (Rv. 355859 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - ACCERTAMENTI DEL GIUDICE DI MERITO - ERRORES IN PROCEDENDO - IRRITUALE RIASSUNZIONE DEL PROCESSO DI PRIMO GRADO SOSPESO PER ALTRO GIUDIZIO - CONFIGURABILITA DI ERROR IN PROCEDENDO - ULTERIORE DOGLIANZA PER INSUFFICIENTE O CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1972-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/355859-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - ACCERTAMENTI DEL GIUDICE DI MERITO - ERRORES IN PROCEDENDO - IRRITUALE RIASSUNZIONE DEL PROCESSO DI PRIMO GRADO SOSPESO PER ALTRO GIUDIZIO - CONFIGURABILITA DI ERROR IN PROCEDENDO - ULTERIORE DOGLIANZA PER INSUFFICIENTE O CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE - INAMMISSIBILITA.*

Il motivo di ricorso per Cassazione con cui si denuncia l'irregolare prosecuzione del procedimento di primo grado a causa dell'irregolare e intempestiva riassunzione del processo sospeso in attesa dell'esito di un altro giudizio, prospetta un tipico error in procedendo, onde - essendo la Corte di Cassazione investita del potere di riesaminare anche in fatto la questione sollevata, sia pure nei limiti degli Atti e dei documenti gia acquisiti al processo - non sono proponibili le doglianze di insufficienza e contraddittorieta di motivazione. (V 2205'68, mass n 334408).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)