Sez. 1, Sentenza n. 1166 del 17/01/2013 (Rv. 625160 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CONTROVERSIE - DEFINIZIONE CONTENZIOSA E TRANSAZIONE - GIUDIZIO ARBITRALE - IN GENERE | Illegittimità costituzionale dell'obbligatoria devoluzione al giudizio arbitrale ex art. 16 legge n. 741 del 1981 - Effetti - Applicazione ai giudizi anteriori alla decisione di incostituzionalità - Sussistenza - Conseguenze.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CONTROVERSIE - DEFINIZIONE CONTENZIOSA E TRANSAZIONE - GIUDIZIO ARBITRALE - IN GENERE
In tema di contratti di appalto pubblico relativi alla realizzazione di opera pubblica, gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 152 del 1996 - con cui, dichiarandosi l'illegittimità costituzionale dell'obbligatoria devoluzione al giudizio arbitrale delle controversie insorte tra amministrazione appaltante ed appaltatore, prevista dall'art. 16 della legge n. 741 del 1981, è stata ripristinata la facoltà declinatoria di cui al testo originario dell'art. 47 del capitolato generale delle opere pubbliche, approvato con il d.P.R. n. 1063 del 1962 - operano, data la portata retroattiva delle pronunce di incostituzionalità, anche con riguardo all'ipotesi in cui una delle parti, esercitando la facoltà di deroga ancor prima della pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale, abbia adito il giudice ordinario: ciò, sia perché, per effetto dell'illegittimità costituzionale, la nullità della declinatoria è venuta meno, sia perché la proposizione della domanda, pur anticipata davanti al giudice ordinario, rientra sicuramente fra quegli "atti unilaterali di ciascuno dei contraenti" (l'appalto) idonei ad escludere la competenza arbitrale, la omessa previsione dei quali da parte del legislatore costituisce il vizio di illegittimità costituzionale accertato dal giudice delle leggi.
Riferimenti normativi: Legge 10/12/1981 num. 741 art. 16 CORTE COST., DPR 16/07/1962 num. 1063 CORTE COST., Costituzione art. 136, Cod. Proc. Civ. art. 827 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)