Sez. L, Sentenza n. 6332 del 19/03/2014 (Rv. 630727 - 01)
PROVA CIVILE - IN GENERE | Norme del codice civile su onere della prova e idoneità ed efficacia dei vari mezzi di prova - Natura giuridica di norme di diritto sostanziale - Configurabilità - Conseguenze nel giudizio di cassazione.
PROVA CIVILE - IN GENERE
Le norme poste dal codice civile in materia d'onere della prova e di ammissibilità ed efficacia dei vari mezzi probatori attengono al diritto sostanziale, sicché la loro violazione integra un "error in iudicando", e non "in procedendo"; da ciò consegue l'ammissibilità dell'esame diretto degli atti da parte del giudice di legittimità al fine di verificare lo svolgimento del giudizio in conformità al rito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)