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Sez. 2, Sentenza n. 1247 del 04/02/2000 (Rv. 533484 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO | Norme del codice civile su onere della prova e idoneità ed efficacia dei vari mezzi di prova - Natura giuridica di norme di diritto sostanziale - Configurabilità - Conseguenze nel giudizio di cassazione - Specificazione nel ricorso dei motivi dell'inidoneità delle prove poste alla base della decisione impugnata - Necessità - Fattispecie relativa a contestazione di documenti nel giudizio di merito.
Stato
decisa il 2000-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533484-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO

Poiché le norme poste dal codice civile in materia d'onere della prova e di ammissibilità ed efficacia dei vari mezzi probatori attengono al diritto sostanziale, e quindi la loro violazione da luogo ad "errores in iudicando", e non "in procedendo", nel giudizio di cassazione, in cui l'esame diretto degli atti da parte del giudice è ammesso solo per la verifica dello svolgimento del giudizio in conformità al rito, il ricorrente interessato a far valere la violazione di dette norme ha l'onere di indicare dettagliatamente gli elementi necessari per la valutazione delle censure mosse al riguardo, specificando il contenuto delle prove poste dal giudice "a quo" alla base della sentenza impugnata e i motivi della loro inidoneità legale a fornire il supporto probatorio alla decisione adottata. (Nella specie il ricorrente aveva lamentato la valorizzazione da parte del giudice di merito di documenti in fotocopia da esso contestati; la S.C. ha osservato che sarebbe stata necessaria la specificazione delle ragioni della contestazione - disconoscimento della sottoscrizione, contestazione della conformità della copia all'originale, ecc. - nonché del modo e dell'occasione della medesima, ai fini della valutazione della sua fondatezza, ritualità e tempestività).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2702, Cod. Civ. art. 2712

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)