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Sez. L, Sentenza n. 685 del 01/02/1990 (Rv. 465106 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - AGRICOLTURA - ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO DI ANIMALI - ART. 3 LEGGE 20 NOVEMBRE 1986 N. 778 - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
Stato
decisa il 1990-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465106-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - AGRICOLTURA - ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO DI ANIMALI - ART. 3 LEGGE 20 NOVEMBRE 1986 N. 778 - AMBITO DI APPLICAZIONE.*

Il nuovo testo dell'art. 206 del d.P.R. n. 1124 del 1965, come novellato dalla legge n. 778 del 1986 - che qualifica come agricole tutte le aziende esercenti l'attività di allevamento degli animali - trova applicazione a tutti i rapporti in corso (alla data della sua entrata in vigore) che non siano stati definiti con sentenza passata in giudicato, estendendosi tale efficacia retroattiva, stabilita dall'art. 3 di detta legge, non solamente ai rapporti fra imprese e lavoratori, ma anche ai rapporti contributivi correnti fra datori di lavoro ed enti di Assicurazione sociale. (V Cass 3249/88, mass n 458689; (V Cass 2705/87, mass n 451809).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 206, Legge 20/11/1986 num. 778 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)