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Sez. L, Sentenza n. 3249 del 29/04/1988 (Rv. 458689 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - INDUSTRIA - ALLEVAMENTO DI ANIMALI - IMPRESA AGRICOLA - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1988-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458689-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - INDUSTRIA - ALLEVAMENTO DI ANIMALI - IMPRESA AGRICOLA - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE.*

Il nuovo testo dell'art. 206 d.P.R. n. 1124 del 1965, come novellato dalla legge 20 novembre 1986 n. 778, che trova applicazione a tutti i rapporti in corso (alla data della sua entrata in vigore) che non siano stati definiti con sentenza passata in giudicato, qualifica aziende agricole tutte quelle esercenti attività diretta all'allevamento degli animali o attività connesse ai sensi dello art. 2135 cod. civ.. pertanto è soggetto alla contribuzione prevista per le imprese agricole, e non già a quella prevista per le imprese industriali, l'imprenditore che gestisce un allevamento di animali (nella specie di vitelli) con la conseguente legittimazione a riscuotere tali contributi dello S.C.a.U., e non già dell'Inail. (V 816/87, mass n 450494; (V 2705/87, mass n 451809).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 206, Legge 20/11/1986 num. 778

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)