Sez. L, Sentenza n. 9881 del 05/10/1998 (Rv. 519446 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE | Personale medico - Unicità del rapporto di lavoro ex art. 4, comma settimo, legge n. 412 del 1991 - Nozione - Portata estensiva - Rilevanza anche dei rapporti convenzionali ed autonomi con strutture convenzionate.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE
In materia di prestazioni di lavoro rese da medici a favore del Servizio Sanitario Nazionale, l'art. 4, comma settimo, della legge n. 412 del 1991 pone il principio generale di unicità del rapporto di lavoro del personale medico con il S.S.N., da intendersi estensivamente nel senso della rilevanza a tali fini sia dei rapporti di lavoro alle dipendenze di strutture pubbliche o private in qualsiasi maniera convenzionate, sia dei rapporti libero - professionali in regime di convenzione, sia dell'esercizio di attività professionale, ancorché autonoma, presso una struttura privata convenzionata, né è indicativa della non assolutezza di detto principio la previsione dello svolgimento di attività libero professionale privata da parte dei medici del S.S.N.
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 412 art. 4 com. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)