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Sez. 6, Sentenza n. 4892 del 20/10/2003 Ud. (dep. 06/02/2004) Rv. 227843 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - CASI - RICHIESTA DELLE PARTI | Richiesta di pena patteggiata - Rigetto - Seconda richiesta di pena patteggiata - Accoglimento - Deducibilità in Cassazione della illegittimità del primo provvedimento - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-10-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227843-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - CASI - RICHIESTA DELLE PARTI

Non è deducibile come motivo di ricorso per cassazione l'illegittimità del rigetto della prima richiesta di pena patteggiata in appello, dopo che il giudice ha accolto una seconda richiesta con la quale le parti avevano concordato in termini diversi e più adeguati l'entità della pena, in quanto anche questo motivo rientra tra quelli rinunciati col nuovo accordo ai sensi dell'art. 599, comma quarto, cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 599 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)