Sez. 4, Sentenza n. 7224 del 14/01/2004 Ud. (dep. 19/02/2004) Rv. 227346 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - PROCEDIMENTO | Accordo tra le parti - Rinunzia ai motivi - Loro deducibilità in Cassazione - Esclusione.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - PROCEDIMENTO
In tema di rinunzia all'impugnazione, allorché l'appellante concordi con il procuratore generale la misura della pena, ai sensi dell'art. 599 comma quarto cod. proc. pen., rinunciando a tutti gli altri motivi di impugnazione, non può poi dolersi della omessa o illogica motivazione in ordine ai motivi oggetto della rinuncia; e invero la rinuncia di alcuni dei motivi ha per effetto di ridurre l'effetto devolutivo dell'appello ai motivi residui non rinunciati, con l'ulteriore conseguenza di precludere, ai sensi del comma terzo dell'art. 606 cod. proc. pen., la deduzione in sede di legittimità dei motivi rinunciati, a meno che essi non riguardino questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 589 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 589, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 599 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)